Per un atto di cessione di azienda, sono necessari i seguenti documenti base:
- Fotocopia dei documenti di identità (fronte-retro) e dei codici fiscali delle parti, (da portarsi poi con sè al momento della stipula, in originale)
- Stato civile ed eventuale regime matrimoniale di coloro i quali intervengono come persone fisiche o quali titolari di ditte individuali (da provarsi con estratto dell'atto di matrimonio)
- Può essere utile allegare all'atto, a fini di chiarezza l'inventario dei beni aziendali;
- Importo del prezzo di cessione e modalità di pagamento;
- Eventualmente (se vendita con patto di riservato dominio): inventario dei macchinari aziendali;
- Copia delle licenze ed autorizzazioni all'esercizio del commercio;
- Visura camerale aggiornata relativa all'impresa dell'alienante e dell’acquirente;
- Se in atto interviene il titolare di una "impresa familiare":
a) - atto dichiarativo dell’impresa familiare (o ultimo atto modificativo)
b) - fotocopie dei documenti e codici fiscali dei collaboratori (sarà necessario il loro intervento in atto, in quanto in caso di cessione di azienda essi hanno diritto di prelazione ex art. 230-bis c.c.).
- Se nell’azienda sono compresi autoveicoli:
- carta di circolazione;
- certificato di proprietà
- valore dell’autoveicolo.
- Se vi sono immobili locati o affittati:
se si trasferisce il contratto di locazione, copia di quest’ultimo
- Se si trasferisce "la proprietà dei muri" vedere la documentazione necessaria nel "Settore Immobliare" (Punto 4.5 di questo sito)
- In presenza di conferimento di azienda in societa’ di capitali: relazione di stima di un perito;
- In caso di donazione di azienda:
a) - atti relativi a precedenti donazioni effettuate dal donante a favore del donatario;
b) - elenco dettagliato dei beni aziendali, da allegare all'atto
c) - valori contabili ai fini fiscali (ed eventualmente dell'avviamento ai fini civilistici).
- In caso di vendita di azienda con riserva di proprieta’:
se l’azienda comprende macchine, elenco dettagliato
dei macchinari da allegare all’atto (ai fini della trascrizione nei registri di cancelleria del Tribunale ex art. 1524 c.c.)